Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR)
I Principal Investigator sono individuati sulla base dei requisiti previsti per l’accesso ai seguenti tre
schemi di finanziamento:
a) Starting Grant: progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori emergenti.
b) Consolidator Grant: progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori in carriera che intendono consolidare la propria autonomia nella ricerca.
c) Advanced Grant: progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori affermati.
La dotazione finanziaria destinata al finanziamento dei progetti di ricerca, pari a € 327.860.000,00 è
così ripartita:
I. € 163.930.000,00 vengono destinati al finanziamento dello schema “Starting Grant”,
II. € 81.965.000,00 vengono destinati al finanziamento dello schema “Consolidator Grant”
III. € 81.965.000,00 vengono destinati al finanziamento dello schema “Advanced Grant”.
Nell’ambito di progetti Life Sciences è possibile richiedere un contributo aggiuntivo in conto capitale, per il finanziamento (o cofinanziamento) dell’acquisto di attrezzature da utilizzare presso la Host Institution; tale contributo non può superare il limite massimo di € 500.000,00.
1. Il finanziamento concedibile per ciascun progetto non potrà essere inferiore a:
– 1,2 milioni di euro per lo schema “Starting Grant”;
– 1,5 milioni di euro per lo schema “Consolidator Grant”;
– 2,0 milioni di euro per lo schema “Advanced Grant”.
2. Il finanziamento concedibile per ciascun progetto non potrà essere superiore a:
– 1,5 milioni di euro per lo schema “Starting Grant”;
– 2,0 milioni di euro per lo schema “Consolidator Grant”;
– 2,5 milioni di euro per lo schema “Advanced Grant”.
3. Nell’ambito delle proposte progettuali afferenti ai macrosettori PE: Mathematics, physical sciences, information and communication, engineering, universe and earth sciences; LS: Life Sciences è possibile richiedere un contributo aggiuntivo in conto capitale, per il finanziamento (o cofinanziamento) dell’acquisto di attrezzature da utilizzare presso la Host Institution; tale contributo non può superare il limite massimo di € 500.000,00 (cinquecentomila euro).
4. La durata massima dei progetti è di 3 anni, a partire dalla data di avvio delle attività.
5. La data di avvio ufficiale dei progetti è fissata al 90° giorno successivo all’emanazione del decreto di ammissione al finanziamento.
6. Il finanziamento viene assegnato alla Host Institution che deve garantire condizioni adeguate perché il PI possa dirigere autonomamente la ricerca e gestire il proprio finanziamento per la durata del progetto, con apposito atto di impegno a firma del legale rappresentate o persona delegata.
1. Il contributo in conto capitale può essere concesso fino ad un massimo del 100% dei costi totali ammissibili.
2. I costi ammissibili dei progetti debbono essere effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento nel rispetto dei criteri di eleggibilità elencati all’art. 7 del D.M. 116 del 1 marzo 2023 e nelle Linee guida per la rendicontazione e la determinazione delle spese ammissibili” che verranno rese disponibili sul sito istituzionale e sulla piattaforma CINECA dedicata al presente bando.
3. È onere del Principal Investigator, all’atto della presentazione della domanda, indicare l’importo del contributo ministeriale richiesto nel rispetto del limite di finanziamento concedibile indicato al precedente articolo 9.
4. I costi sono ammissibili se sostenuti a partire dalla data di avvio ufficiale dei progetti (90° giorno successivo all’emanazione del decreto di ammissione al finanziamento).
5. Sono ammissibili le seguenti voci di costo:
a. Principal Investigator, ove assunto dalla Host Institution per il periodo di durata del progetto con trattamento economico di ricercatore a tempo determinato per il vincitore di progetto “Starting Grant”, di professore di seconda fascia per il vincitore di progetto “Consolidator Grant”, ovvero con trattamento economico di professore di prima o di seconda fascia, per il vincitore di progetto “Advanced Grant”. Non è ammissibile il costo del personale a tempo determinato/ indeterminato dipendente della Host Institution.
b. personale: costi relativi ai mesi/persona dedicati al progetto di ricerca del solo personale contrattualizzato ad hoc per il progetto da parte:
1) delle istituzioni universitarie (professori, ricercatori, assegnisti, contrattisti ex art. 22 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, tecnologi a tempo determinato, dottorandi ed altre figure professionali individuate all’articolo 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni);
2) degli enti pubblici di ricerca (ricercatori, tecnologi ed assegnisti);
3) dei soggetti giuridici con finalità di ricerca a cui lo Stato contribuisca in via ordinaria, ammissibili ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera c), del D.M. del 15 luglio 2021, n. 841 (personale svolgente funzioni assimilabili a quelle dei ricercatori e dei tecnologi);
4) degli IRCCS (personale di ricerca del comparto medico e sanitario analogamente a
quanto indicato per le istituzioni universitarie).
c. acquisto di strumenti ed attrezzature, finanziati in conto capitale;
d. altri costi di esercizio, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: materiali di consumo, accesso alle infrastrutture di ricerca, pubblicazione di libri, missioni all’estero e partecipazione ad eventi formativi e/o divulgativi all’estero, purché sostenuti espressamente per il progetto e ad esso strettamente riconducibili;
e. servizi di consulenza scientifica o di assistenza tecnico-scientifica utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
f. spese generali.
6. Le “Linee Guida per la Rendicontazione delle spese” e la relativa modulistica, che saranno rese disponibili sul sito istituzionale e sulla piattaforma CINECA dedicata alla procedura, contengono i termini e le modalità per la rendicontazione delle spese sostenute.
7. Le “Linee Guida per la rendicontazione delle spese” sono suscettibili di aggiornamenti e integrazioni in relazione ad eventuali adeguamenti normativi e mutamenti del contesto di attuazione delle iniziative a cui fanno riferimento ovvero in ogni altro caso in cui tali aggiornamenti e integrazioni si rendano necessari per assicurare la corretta gestione amministrativo contabile dei progetti ammessi a finanziamento anche in un’ottica di semplificazione e tempestività della rendicontazione.
8. Per quanto non espressamente previsto dalle “Linee Guida per la rendicontazione delle spese” si deve far riferimento alle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili, al disciplinare allegato ai decreti di ammissione a finanziamento nonché al presente decreto in quanto lex specialis regolatrice delle modalità di selezione, esecuzione e rendicontazione dei progetti finanziati.
9. Eventuali orientamenti o istruzioni tecniche aggiuntive cui i Soggetti beneficiari dovranno attenersi potranno essere emanati dal MUR anche successivamente alla pubblicazione del presente decreto e
dalle “Linee Guida per la rendicontazione delle spese”.
TESTATA REGISTRATA AL TRIBUNALE DI MILANO Num. R. G. 4478/2023 Num. Reg. Stampa 49
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