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BANDO FIS 2

Promotori

Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR)

Obiettivo

Con il Fondo italiano per la scienza (FIS) si finanziano progetti di ricerca di elevato contenuto scientifico svolti da gruppi di ricerca indipendenti, sotto il coordinamento scientifico di un Principal Investigator (PI), italiano o straniero, residente in Italia o proveniente dall’estero in possesso dei requisiti previsti dati successivi articoli per gli schemi di finanziamento Starting Grant, Consolidator Grant ed Advanced Grant.

Target eleggibili

I Principal Investigator sono individuati sulla base dei requisiti previsti per l’accesso ai seguenti tre
schemi di finanziamento:
a) Starting Grant: progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori emergenti.
b) Consolidator Grant: progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori in carriera che intendono consolidare la propria autonomia nella ricerca.
c) Advanced Grant: progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori affermati.

Tipologia finanziamento

La dotazione finanziaria destinata al finanziamento dei progetti di ricerca, pari a € 327.860.000,00 è
così ripartita:
I. € 163.930.000,00 vengono destinati al finanziamento dello schema “Starting Grant”,
II. € 81.965.000,00 vengono destinati al finanziamento dello schema “Consolidator Grant”
III. € 81.965.000,00 vengono destinati al finanziamento dello schema “Advanced Grant”.

Nell’ambito di progetti Life Sciences è possibile richiedere un contributo aggiuntivo in conto capitale, per il finanziamento (o cofinanziamento) dell’acquisto di attrezzature da utilizzare presso la Host Institution; tale contributo non può superare il limite massimo di € 500.000,00.

Entità finanziamento

1. Il finanziamento concedibile per ciascun progetto non potrà essere inferiore a:
– 1,2 milioni di euro per lo schema “Starting Grant”;
– 1,5 milioni di euro per lo schema “Consolidator Grant”;
– 2,0 milioni di euro per lo schema “Advanced Grant”.
2. Il finanziamento concedibile per ciascun progetto non potrà essere superiore a:
– 1,5 milioni di euro per lo schema “Starting Grant”;
– 2,0 milioni di euro per lo schema “Consolidator Grant”;
– 2,5 milioni di euro per lo schema “Advanced Grant”.
3. Nell’ambito delle proposte progettuali afferenti ai macrosettori PE: Mathematics, physical sciences, information and communication, engineering, universe and earth sciences; LS: Life Sciences è possibile richiedere un contributo aggiuntivo in conto capitale, per il finanziamento (o cofinanziamento) dell’acquisto di attrezzature da utilizzare presso la Host Institution; tale contributo non può superare il limite massimo di € 500.000,00 (cinquecentomila euro).
4. La durata massima dei progetti è di 3 anni, a partire dalla data di avvio delle attività.
5. La data di avvio ufficiale dei progetti è fissata al 90° giorno successivo all’emanazione del decreto di ammissione al finanziamento.
6. Il finanziamento viene assegnato alla Host Institution che deve garantire condizioni adeguate perché il PI possa dirigere autonomamente la ricerca e gestire il proprio finanziamento per la durata del progetto, con apposito atto di impegno a firma del legale rappresentate o persona delegata.

Requisiti

1. Il contributo in conto capitale può essere concesso fino ad un massimo del 100% dei costi totali ammissibili.
2. I costi ammissibili dei progetti debbono essere effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento nel rispetto dei criteri di eleggibilità elencati all’art. 7 del D.M. 116 del 1 marzo 2023 e nelle Linee guida per la rendicontazione e la determinazione delle spese ammissibili” che verranno rese disponibili sul sito istituzionale e sulla piattaforma CINECA dedicata al presente bando.
3. È onere del Principal Investigator, all’atto della presentazione della domanda, indicare l’importo del contributo ministeriale richiesto nel rispetto del limite di finanziamento concedibile indicato al precedente articolo 9.
4. I costi sono ammissibili se sostenuti a partire dalla data di avvio ufficiale dei progetti (90° giorno successivo all’emanazione del decreto di ammissione al finanziamento).
5. Sono ammissibili le seguenti voci di costo:
a. Principal Investigator, ove assunto dalla Host Institution per il periodo di durata del progetto con trattamento economico di ricercatore a tempo determinato per il vincitore di progetto “Starting Grant”, di professore di seconda fascia per il vincitore di progetto “Consolidator Grant”, ovvero con trattamento economico di professore di prima o di seconda fascia, per il vincitore di progetto “Advanced Grant”. Non è ammissibile il costo del personale a tempo determinato/ indeterminato dipendente della Host Institution.
b. personale: costi relativi ai mesi/persona dedicati al progetto di ricerca del solo personale contrattualizzato ad hoc per il progetto da parte:
1) delle istituzioni universitarie (professori, ricercatori, assegnisti, contrattisti ex art. 22 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, tecnologi a tempo determinato, dottorandi ed altre figure professionali individuate all’articolo 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni);
2) degli enti pubblici di ricerca (ricercatori, tecnologi ed assegnisti);
3) dei soggetti giuridici con finalità di ricerca a cui lo Stato contribuisca in via ordinaria, ammissibili ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera c), del D.M. del 15 luglio 2021, n. 841 (personale svolgente funzioni assimilabili a quelle dei ricercatori e dei tecnologi);
4) degli IRCCS (personale di ricerca del comparto medico e sanitario analogamente a
quanto indicato per le istituzioni universitarie).
c. acquisto di strumenti ed attrezzature, finanziati in conto capitale;
d. altri costi di esercizio, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: materiali di consumo, accesso alle infrastrutture di ricerca, pubblicazione di libri, missioni all’estero e partecipazione ad eventi formativi e/o divulgativi all’estero, purché sostenuti espressamente per il progetto e ad esso strettamente riconducibili;
e. servizi di consulenza scientifica o di assistenza tecnico-scientifica utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
f. spese generali.
6. Le “Linee Guida per la Rendicontazione delle spese” e la relativa modulistica, che saranno rese disponibili sul sito istituzionale e sulla piattaforma CINECA dedicata alla procedura, contengono i termini e le modalità per la rendicontazione delle spese sostenute.
7. Le “Linee Guida per la rendicontazione delle spese” sono suscettibili di aggiornamenti e integrazioni in relazione ad eventuali adeguamenti normativi e mutamenti del contesto di attuazione delle iniziative a cui fanno riferimento ovvero in ogni altro caso in cui tali aggiornamenti e integrazioni si rendano necessari per assicurare la corretta gestione amministrativo contabile dei progetti ammessi a finanziamento anche in un’ottica di semplificazione e tempestività della rendicontazione.
8. Per quanto non espressamente previsto dalle “Linee Guida per la rendicontazione delle spese” si deve far riferimento alle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili, al disciplinare allegato ai decreti di ammissione a finanziamento nonché al presente decreto in quanto lex specialis regolatrice delle modalità di selezione, esecuzione e rendicontazione dei progetti finanziati.
9. Eventuali orientamenti o istruzioni tecniche aggiuntive cui i Soggetti beneficiari dovranno attenersi potranno essere emanati dal MUR anche successivamente alla pubblicazione del presente decreto e
dalle “Linee Guida per la rendicontazione delle spese”.

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